Regolamento per il finanziamento delle startup con il crowdfunding

Regolamento per il finanziamento delle startup con il crowdfunding

Consob pubblica oggi il regolamento sul Crowdfunding.

La Consob ha pubblicato oggi il regolamento in materia di “Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali on-line” (equity crowdfunding).

Il decreto crescita bis del 2012 ha introdotto, tra l’altro, gli articoli 50-quinquies e 100-ter nel TUF, che disciplinano, rispettivamente, la “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative” e le “Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali” – e ha delegato la Consob ad adottare le relative disposizioni di attuazione. La norma primaria disciplina il fenomeno conosciuto anche come “equity crowdfunding” che indica la possibilità per le imprese (normalmente neo-costituite) di raccogliere capitali di rischio (“funding”) per il tramite della rete internet svolgendo quindi un appello al pubblico risparmio rivolto a un elevato numero di destinatari (“crowd”) che nella prassi effettuano investimenti di modesta entità.

L’Italia è il primo Paese in Europa a dotarsi di una simile normativa. Il regolamento è stato adottato dalla Consob a seguito di una indagine preliminare per la raccolta di dati e informazioni, cui ha fatto seguito un open hearing che si è tenuto presso la sede romana dell’Istituto, il 1° febbraio 2013. La bozza del regolamento è stata quindi sottoposta a consultazione il 29 marzo 2013. Gli esiti della consultazione sono pubblicati, insieme al regolamento e alla Relazione sull’attività di Analisi di Impatto (AIR) sul sito www.consob.it.

Il regolamento, composto da 25 articoli, è suddiviso in tre parti che trattano, rispettivamente: le disposizioni generali; il registro e la disciplina dei gestori di portali; la disciplina delle offerte tramite portali. Al testo sono allegate: le istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei gestori; lo schema della relazione sull’attività d’impresa e sulla struttura organizzativa; lo schema per la pubblicazione delle “Informazioni sulla singola offerta”, che comprendono, tra l’altro, un’Avvertenza, le informazioni sui rischi, sull’emittente, sugli strumenti finanziari e sull’offerta.

SCHEDA SINTETICA SUI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI
“RACCOLTA DI CAPITALI DI RISCHIO DA PARTE DELLE START-UP INNOVATIVE
TRAMITE PORTALI ON-LINE”
Disposizioni generali
Le disposizioni generali contengono i riferimenti alle:

  1. deleghe regolamentari (art. 1)
  2. definizioni (art. 2)
  3. modalità di comunicazione e trasmissione di informazioni alla Consob che devono essere effettuate

per “posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo portalicrowdfunding@pec.consob.it”. (art. 3)
Registro e disciplina dei gestori dei portali
E’ istituito il registro dei gestori, pubblicato sul sito della Consob, che riporta indicazioni specifiche per
ciascun gestore autorizzato e una sezione speciale con elementi informativi sui gestori di diritto che
intendono svolgere l’attività (artt. 4 – 6).
Viene disciplinato il procedimento di iscrizione (art. 7) con riferimento a:

  1. l’istanza e la documentazione da allegare (a supporto della redazione sono stati predisposti gli
  2. allegati 1 e 2 al Regolamento)
  3. i poteri e i compiti della Consob
  4. il termine massimo per la conclusione del procedimento (60 giorni).

In attuazione della disciplina primaria sono stati, inoltre, definiti i requisiti di onorabilità dei soggetti che
detengono il controllo (art. 8) e quelli di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo (art. 9). In sintesi, l’onorabilità è legata all’insussistenza di condanne
penali mentre la professionalità è legata sia all’esperienza che a competenze specifiche in diversi settori e
graduate in base al ruolo (esecutivo o non esecutivo) degli amministratori. In caso di perdita dei requisiti di
onorabilità (art. 10) è disposto l’obbligo di comunicazione agli organi sociali e la revoca dell’autorizzazione
qualora non siano ricostituiti entro due mesi (periodo entro il quale non possono essere pubblicate nuove
offerte e quelle in corso sono sospese). Ulteriori norme sono volte a disciplinare le cause di sospensione
dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (art. 11).
Infine, vengono definite le cause di cancellazione (art. 12) del gestore dal registro che può avvenire: su richiesta del
gestore, a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l’iscrizione, a seguito del mancato pagamento del
contributo di vigilanza alla Consob o per effetto dell’adozione del provvedimento di radiazione.
Regole di condotta
Il Regolamento definisce una serie di obblighi generali relativi al comportamento dei gestori autorizzati
(diligenza, correttezza e trasparenza, gestione dei conflitti di interesse, parità di trattamento dei destinatari
delle offerte), alle informazioni (corrette, aggiornate, chiare e non fuorvianti) da fornire affinché gli
investitori possano ragionevolmente comprendere la natura dell’investimento e prendere le decisioni in modo
consapevole, nonché al diritto di recesso che può essere esercitato entro sette giorni dall’ordine (art. 13).
Il Regolamento individua poi specifici elementi informativi che devono essere pubblicati dai gestori in
forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l’utilizzo di tecniche multimediali, relativi alla
gestione del portale (art. 14) e all’investimento in start-up innovative (art. 15). Oltre a fornire informazioni
sull’investimento il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire
alle offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano preso visione delle
informazioni pubblicate sul portale e nella sezione di investor education predisposta dalla Consob,
risposto positivamente ad un questionario comprovante la piena comprensione delle caratteristiche
essenziali dell’investimento e dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l’eventuale intera
perdita dell’investimento che intendono effettuare.
Una volta compreso il servizio svolto e le caratteristiche dell’investimento gli investitori non professionali
potranno avere accesso alle singole offerte che sono rese pubbliche attraverso apposite schede (art. 16 e
allegato 3) che riportano informazioni aggiornate sull’emittente e sulla specifica offerta secondo un
formato standardizzato che prevede un elenco tassativo di elementi informativi (in aggiunta, le medesime
informazioni possono essere oggetto di presentazioni multimediali).
Il gestore deve trasmettere gli ordini a banche e imprese di investimento che operano nei confronti degli
investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili della Parte II del Testo Unico e della relativa disciplina
di attuazione (disciplina “MiFID” come tutela ulteriore rispetto al “percorso consapevole” definito dagli artt.
15 e 16). Nell’intento di graduare gli oneri e favorire lo sviluppo del fenomeno, tali regole (art. 17) non si
applicano al ricorrere di determinate condizioni relative al controvalore dell’ordine e alla natura
dell’investitore, la cui sussistenza viene dichiarata dallo stesso prima dell’adesione. Le soglie rilevanti sono:
500 € per investimento e 1.000 € annui per le persone fisiche, 5.000 € per investimento e 10.000 € annui per
le persone giuridiche.
Le ulteriori regole di condotta istituiscono obblighi di tutela degli investitori connessi alla gestione dei
rischi operativi (art. 18), di riservatezza (art. 19) e di conservazione della documentazione (art. 20). Le
regole sono completate dall’elenco (art. 21) di dati e informazioni che i gestori devono trasmettere alla
Consob in caso di variazione di elementi precedentemente comunicati (compresa la perdita dei requisiti di
onorabilità e la sospensione degli amministratori) o annualmente ai fini della vigilanza.
Provvedimenti cautelari e sanzionatori
Qualora sussistano fondati elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di norme che
regolano l’attività, la Consob può, in caso di necessità e urgenza, disporre in via cautelare la sospensione
dell’attività del gestore per un periodo massimo non superiore a di novanta giorni (art. 22). Qualora le
violazioni risultino accertate, le sanzioni irrogabili (art. 23) prevedono un’ulteriore ipotesi di sospensione
(da uno a quattro mesi) o la radiazione dal registro (nei casi espressamente previsti), oltre alle sanzioni
pecuniarie stabilite dalla norma primaria.
Disciplina delle offerte tramite portali
Ai fini dell’ammissione dell’offerta sul portale, il gestore verifica (art. 24) che l’emittente abbia previsto nel
proprio statuto il diritto di recesso dalla società o il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nel caso
in cui i soci di controllo, successivamente all’offerta, trasferiscano il controllo a terzi e la comunicazione
alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali sul proprio sito internet. Inoltre, ai fini del
perfezionamento delle offerte, spetta al gestore del portale verificare che una quota almeno pari al 5%
degli strumenti offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da
incubatori. Per avere la certezza dell’esistenza delle risorse da destinare all’effettiva sottoscrizione degli
strumenti finanziari, i fondi necessari al perfezionamento degli ordini vengono versati in un conto
indisponibile intestato all’emittente acceso presso le banche o le imprese di investimento a cui sono
trasmessi gli ordini. Agli investitori è comunque riconosciuto il diritto di revoca in caso di cambiamenti
significativi della situazione dell’emittente o delle condizioni dell’offerta (art. 25).

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